Disposizioni Generali
Atti Generali (Regolamenti, Leggi, Disposizioni Generali, Codici)
Art. 12 c. 1 d. lgs 33/2013 – Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. L’Ordine TSRM Siena mette a disposizione di cittadini tutte le norme nazionali o regolamentari che guidano il funzionamento dell’amministrazione. In particolare sono state distinte le norme nazionali, i regolamenti interni, i codici di comportamento e gli atti amministrativi interni.
Leggi nazionali con link a normative
Dichiarazione Assolvimento Obblighi Di Pubblicazione
L’Ordine TSRM Siena precisa che data la governance aziendale, la peculiarità dell’ente nonché le articolazioni sul territorio, in luogo della costituzione dell’ O.I.V. è allo studio la fattibilità di costituzione di un analogo organismo. Quanto sopra anche ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255 (cit.“Art.2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”).
Oneri Informativi Per Cittadini E Imprese
Art. 34 d. lgs 33/2013 In questa sezione l’Ordine TSRM Siena pubblica l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati da norme e provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. (in costruzione).