Alle Commissioni di albo Ortottisti
Ai Referenti dei Gruppi FNO per la professione di Ortottista pc
Presidenti Ordini TSRM e PSTRP
Commissione di albo nazionale Ortottisti
Presidente FNO TSRM e PSTRP
Gentili,
ieri sera si è conclusa la procedura di invio del documento di posizionamento della professione sanitaria di Ortottista esitato dalla nostra Federazione il 22 dicembre 2022 a
Ministeri
Assessorati regionali alla sanità
AgeNaS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
Associazione nazionale Magistrati
Consiglio nazionale dei Giornalisti
Consiglio nazionale forense
Federazioni Professioni Sanitarie (FNOMCeO Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, FNOVI Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, FOFI Federazione Nazionale Ordini Farmacisti Italiani, FNOPI Federazione Nazionale Ordini professioni Infermieristiche, FNOPO Federazione Nazionale della professione ostetrica, CNOP Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, FNOB Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, FNCF Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, FNOFI Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti)
FIMMG Federazione Italiana dei Medici di Medicina generale
FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri.
Nel documento sono stati modificati alcuni refusi, si chiede quindi di aggiornare le pagine dei siti, ove è ospitato senza il diretto collegamento alla pagina della Federazione:
Il documento è stato di interesse per alcuni specifici argomenti ma è rilevante per tutti i suoi contenuti, per esempio 2.6 Timbro e firma professionale:
Il professionista sanitario iscritto all’Ordine rilascia la propria rendicontazione delle valutazioni e/o trattamenti; questa deve essere firmata con il solo titolo che abilita a compiere tali atti, quindi le valutazioni e i trattamenti compiuti in virtù della professione di Ortottista vanno firmate con il solo titolo di Ortottista secondo le indicazioni espresse dalla circolare FNO TSRM e PSTRP 111/2020 sul timbro professionale. Altri titoli professionali, parimenti ai titoli di studio acquisiti, possono essere inseriti nello spazio apposito nel frontespizio per le informazioni curricolari della carta intestata professionale.
Il professionista iscritto all’Ordine nell’esercizio della professione non usa titoli accademici o professionali non attinenti all’oggetto della professione, con particolare attenzione a titoli di professioni non regolamentate in Italia.
Auspichiamo attenta vigilanza e a tal fine ricordiamo gli articoli
- del nostro codice deontologico (CD)
Art. 14 – È vietata ogni forma di comparaggio.
Art.56 – L’Ortottista – assistente di oftalmologia collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.
Art.59 – Doveri di collaborazione
L’Ortottista eletto negli organi istituzionali dell’Associazione* deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
Art. 64 – Violazione di norme e principi da parte di enti e strutture
L’Ortottista – assistente di oftalmologia qualora verifichi un contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell’Ente per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l’intervento dell’Associazione.*
*il CD, in corso di revisione, fa riferimento a quello del 2012 dell’Associazione all’epoca Associazione Maggiormente Rappresentativa
- della nostra Costituzione etica:
Articolo 13 Conflitti di interesse
Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell’aggiornamento professionale, nell’attività di consulenza, nell’esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.
Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.
Articolo 27 Informazione nelle reti digitali
Il professionista sanitario, anche nell’utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.
Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.
Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l’onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.
Articolo 44 Trattamento dei dati personali
Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.
Il professionista sanitario garantisce l’anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.
Articolo 48 Equità e non conflittualità
Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell’equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.
Ci Auguriamo che la nostra professione possa essere di riferimento e di inclusione per quanti presentano problematiche della visione e che ognuno di noi sia guida per i Colleghi.
Cari saluti
Lucia Intruglio
Presidente Commissione di albo nazionale degli Ortottisti.